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Commiss. Trib. Prov. Lombardia Milano Sez. XVI, Sent., 25-07-2014, n. 6171

gennaio 16, 2015

Commiss. Trib. Prov. Lombardia Milano Sez. XVI, Sent., 25-07-2014, n. 6171
Commiss. Trib. Prov. Lombardia Milano Sez. XVI, Sent., 25-07-2014, n. 6171
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Ricorso avverso n. 3 avvisi di accertamento, per gli anni 2007, 2008 e 2009, emessi dall’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Milano, con i quali veniva accertata una maggiore imposta IVA, sulla base del “regime del margine”.
Con ricorso depositato il 17 gennaio 2013, il ricorrente, sig. XXX, titolare della ditta “YYY” (esercente l’attività di commercio all’ingrosso di metalli non ferrosi, e cessata il 31 dicembre 2011) impugnava gli avvisi di accertamento in epigrafe.
Con detti atti impositivi, l’A.F. accertava a carico dell’impresa individuale sopra indicata la maggiore imposta IVA di Euro. *****,27.= (per l’anno 2007), di Euro. *****,71.= (per l’anno 2008) ed Euro. *****,89 = (per il 2009).
Tali atti traevano origine dal P.V.C. redatto e notificato il 17 gennaio 2012 dalla Guardia di Finanza – Compagnia di N., a conclusione di una verifica fiscale ai finiII.DD., IRAP ed IVA, per il periodo 1 gennaio 2007 – 9 settembre 2011.
In particolare, la ditta veniva sottoposta a verifica fiscale nell’ambito di controlli condotti dalla G.d.F. nel settore del commercio di oro usato.
L’attività ispettiva veniva eseguita operando riscontri tra i dati presenti negli archivi informatici in uso all’A.F., i fatti emersi dalla documentazione contabile-fiscale prodotta dal contribuente e la normativa applicabile al settore dell’attività in questione.
Emergeva così che il contribuente aveva assoggettato alcune operazioni attive effettuate nel corso del triennio 2007-2009 ad un regime IVA non applicabile ( c.d. “reverse charge” o inversione contabile), in quanto propriamente dettato per un settore di attività diverso da quello in cui lo stesso operava.
Nello specifico, i verificatori riscontravano che l’impresa verificata aveva emesso, nell’anno 2007, n. 37 fatture per un importo complessivo di Euro. ******,78.= erroneamente applicando il meccanismo dell’inversione contabile in luogo di quello corretto “del margine”, come disciplinato dal D.L. n. 41 del 1995, agli artt. 36 e ss; nel corso del 2008 emetteva n. 37 fatture, per un importo di Euro. ******,97.=, mentre nel corso del 2009 emetteva n. 31 fatture per un importo complessivo di Euro. ******,23.=.
Avverso il P.V.C. la parte presentava proprie osservazioni a’sensi dell’art. 12, comma 7 della L. n. 212 del 2000.
L’ufficio, tuttavia, pur tenendo conto di tali osservazioni, sulla base delle risultanze del P.V.C., procedeva al recupero dell’imposta IVA evasa, secondo gli importi ricostruiti dalla G.d.F. in corso di verifica. Sulla base di ciò, veniva accertata, a’sensi dell’art. 54, commi 5-8 del D.P.R. n. 633 del 1972 la maggiore IVA come sopra indicata.
Con proprio ricorso cumulativo, parte ricorrente impugnava i tre avvisi di accertamento ritenuti illegittimi ed infondati.
Precisava preliminarmente di operare esclusivamente nel settore del recupero di metalli preziosi, non più utilizzabili da un acquirente finale, e pertanto, sottolineava di non svolgere attività di commercializzazione degli stessi, non destinando detti beni al consumo finale, ma di rivenderli esclusivamente ad aziende che poi li sottoponevano a procedimenti industriali di fusione e successiva affinazione chimica per il recupero del materiale prezioso.
L’attività esercitata rientrava pertanto in quelle dei c.d. “Compro Oro”, che acquistavano oggetti preziosi usati e/o avariati (c.d. rottami auriferi) da soggetti privati per poi rivenderli a società specializzate (fonderie o altri operatori) con qualifica professionale nel recupero dell’oro.
Spiegava che le società destinatarie (clienti del ricorrente) non erano consumatori finali in quanto non utilizzavano il prodotto acquistato nello stato in cui lo ritiravano e non rivendevano al pubblico gli stessi beni ritirati; si limitavano a sottoporli a procedimenti di lavorazione primaria industriale, con trattamento chimico di fusione per trarne l’oro fino in forma di lingotti d’oro da investimento.
Parte ricorrente affermava e ribadiva, pertanto, che l’oro venduto era da considerare quale “rottame aurifero”
In diritto, il contribuente eccepiva l’illegittimità degli atti impugnati per effetto dell’applicazione della L. n. 7 del 2000 e dei successivi chiarimenti in materia di oro da parte di Banca d’Italia.
Ancora, lamentava l’illegittimità degli accertamenti per infondata contestazione della corretta applicazione del meccanismo dell’inversione contabile ex art. 17, comma 5 del D.P.R. n. 633 del 1972. Ribadiva, al proposito, l’inapplicabilità, nel caso di specie, del regime del margine che, a suo dire, poteva essere applicato soltanto nel caso in cui i beni ceduti fossero utilizzati dal consumatore finale.
Lamentava inoltre l’assoluta carenza di elementi probatori, in quanto le riprese erano basate su dati non dimostrati.
Eccepiva poi la violazione e falsa applicazione del principio di neutralità dell’IVA, già versata a suo tempo, all’atto dell’acquisto del bene da parte del consumatore finale, assolta dal consumatore finale. Per tale motivo, il ricorrente affermava che la pretesa di un nuovo versamento IVA sulle operazioni in contestazione appariva del tutto infondata in quanto le operazioni erano già state assoggettate ad IVA con il meccanismo del reverse charge e l’imposta, dunque, era stata correttamente assolta dal cessionario invece che dal cedente.
Sulla base di quanto eccepito, il ricorrente chiedeva l’annullamento degli accertamenti de quibus.
L’ufficio accertatore, con controdeduzioni depositate il 14 febbraio 2013, si costituiva in giudizio ribadendo la legittimità del proprio operato.
Evidenziava che per disposizione normativa (art. 3, L. n. 7 del 2000, il sistema dell’inversione contabile era applicabile al settore del commercio di oro.
In virtù della citata legge, il commercio di oro era professionalmente esercitabile soltanto da alcuni soggetti (banche o altri soggetti, previa comunicazione alla Banca d’Italia) in possesso di particolari requisiti relativi alla forma giuridica (società di capitali), al capitale sociale (non inferiore a quello minimo previsto per le S.p.A.).
Nel caso di specie, il contribuente verificato (impresa individuale) non poteva qualificarsi come operatore professionale nel commercio di oro, ma piuttosto come “negozio compro oro”, per il quale, in mancanza di una specifica disciplina, a detta dell’ufficio si rendeva applicabile quella dettata per il commercio di beni usati, che agli artt. 36 e ss. del D.L. n. 41 del 1995, prevedeva il c.d. “regime del margine”.
Ciò in quanto, in primis, il contribuente, essendo impresa individuale, non possedeva i requisiti richiesti per avere la qualifica professionale; in secondo luogo poiché i beni venduti, sebbene documentalmente definiti come “rottami d’oro”, a detta dell’AdE e dei verificatori, non potevano nella realtà considerarsi tali. L’esame del magazzino del contribuente (ricostruito sulla base dei registri del commercio di beni usati) nonché l’assenza di un laboratorio di trasformazione, avevano infatti dimostrato, a suo dire, che i beni in questione non consistevano in semilavorati d’oro destinati ad un uso intermedio di recupero e di trasformazione, bensì in manufatti finiti.
Concludeva ribadendo la non applicabilità, nel caso di specie, del reverse charge e l’applicabilità, invece, del regime del margine, considerato comunque un regime di favore per il contribuente che, in alternativa, dovrebbe scontare l’imposta sul valore pieno del bene che, così, sarebbe ulteriormente tassato.
Alla luce di quanto osservato, l’ufficio chiedeva il rigetto del ricorso ed il riconoscimento della legittimità del proprio operato.
Con proprie memorie illustrative del 26 maggio 2014, il ricorrente produceva ulteriore documentazione a propria difesa, replicava alle controdeduzioni dell’ufficio ed insisteva nell’accoglimento del proprio ricorso.
Presenti all’udienza le parti che hanno insistito nelle loro richieste ed eccezioni.
La Sezione giudicante così decide. L’operato dell’ufficio è corretto e, quindi, viene confermato tout court. Nello specifico, i verificatori hanno riscontrato che l’impresa ha emesso, nell’anno 2007, n. 37 fatture, per un importo complessivo di Euro ******,78, erroneamente applicando il meccanismo dell’inversione contabile in luogo di quello corretto del margine, come disciplinato dal D.L. n. 41 del 1995, agli artt. 36 e seguenti. Così dicasi pure che nel corso del 2008 ha emesso n. 37 fatture, per l’importo complessivo di Euro ******,97 e che nel corso 2009 ha emesso n. 31 fatture, per un importo complessivo di Euro ******,23. L’ufficio ha provveduto, correttamente, al recupero dell’imposta IVA evasa, secondo gli importi ricostruiti sopra riportati, dalla Guardia di Finanza in corso di verifica. Per questo Giudice, le disposizioni normative (art. 3, L. 17 gennaio 2000, n. 7, riguardanti il sistema dell’inversione contabile, applicabile al settore del commercio d’oro, non possono essere applicate nel caso de quo. Il contribuente verificato, non può qualificarsi come operatore professionale nel commercio dell’oro, nel senso generale di cui alla comunicazione di Banca d’Italia, ma piuttosto come “negozio compra oro”, per il quale, in mancanza di una specifica disciplina, si rende applicabile quella dettata per il commercio di beni usati, che agli artt. 36 e seguenti del D.L. n. 41 del 1995, prevede il cosiddetto regime del margine.
I requisiti che gli operatori professionali devono possedere sono riferiti, in primis, alla forma giuridica del soggetto economico attraverso il quale viene esercitata l’attività, che deve essere necessariamente costituita sotto forma di: società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata e cooperative con capitale non inferiore a quanto previsto per le S.P.A.
Alla luce di quanto sopra, l’odierna ricorrente non è una società di capitale, né risulta aver dato preventiva comunicazione, prevista qualora si effettuasse il commercio di oro industriale o da investimento, di inizio attività alla Banca d’Italia. In virtù dell’art. 3, L. 17 gennaio 2000, n. 7, il commercio di oro è professionalmente esercitabile solo da banche o, previa comunicazione alla Banca d’Italia, da soggetti in possesso di particolari requisiti relativi alla forma giuridica (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata), al capitale sociale (non inferiore a quello minimo previsto per le società per azioni) e all’integrità ed onorabilità dei partecipanti al capitale, etc. Il contribuente non può qualificarsi come operatore professionale nel commercio dell’oro, nel senso sopra descritto, ma piuttosto come “negozio compro oro”, per il quale, in mancanza di una specifica disciplina, si rende applicabile quella dettata per il commercio di beni usati, che agli artt. 36 e seguenti del decreto legge più volte citato, prevede il cosiddetto regime del margine.
Questo Collegio giudicante giunge a tale conclusione, per due ordini di ragioni:
– in primo luogo perché, trattandosi di impresa individuale, il contribuente non possiede i requisiti richiesti dalla citata normativa speciale;
– in secondo luogo perché i beni venduti, sebbene documentalmente definiti come “rottami d’oro” non possono nella realtà considerarsi tali. L’esame del magazzino del contribuente (ricostruito sulla base dei registri del commercio dei beni usati) nonché l’assenza di un laboratorio di trasformazione hanno dimostrato che i beni in questione non consistevano in semilavorati d’oro destinati ad uso intermedio di recupero e trasformazione, ma in manufatti finiti.
Tenuto conto di quanto sopra, il ricorso del contribuente non può essere accolto e l’operato dell’ufficio trova piena e totale conferma.
Le spese di lite, poste a carico di parte soccombente, vengono quantificate in complessivi Euro 2.000,00.
Il Collegio giudicante
P.Q.M.
respinge il ricorso e condanna parte ricorrente a rifondere all’ufficio le spese di giudizio liquidate in complessivi Euro 2.000,00.
Milano, il 16 giugno 2014.

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