Commiss. Trib. Prov. Liguria Savona Sez. I, Sent., 24-02-2015, n. 77
SENTENZA
M.C., residente in A. M. (S.) rappresentata e difesa dall’Avv. GC e presso lo stesso elettivamente domiciliata in Genova ricorre avverso l’avviso d’accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate per imposta IVA anno 2007.
La controversia trae origine da una verifica effettuata dalla G.d.F. a conclusione della quale veniva emesso p.v.c. con il quale si contestava alla contribuente, titolare di attività Compro oro, la cessione di materiale ad operatori professionali previa applicazione del regime del reverse change disciplinato dall’art. 17 comma 5 D.P.R. n. 633 del 1972.
Il rilievo veniva fatto proprio dall’Ufficio sul presupposto che tali cessioni, non essendo riferite ad oro da investimento, dovessero essere soggette ad iva.
In sede di giudizio le parti esprimevano le ragioni a sostegno delle rispettive posizioni.
La vertenza assegnata per l’esame a questa Sezione veniva posta in discussione all’udienza del 24/02/2015 con decisione come da separato dispositivo.
Motivi della decisione
La Commissione rileva che l’Agenzia delle Entrate ha depositato in giudizio la richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite, considerato che la risoluzione n 92/E del 12/12/13 aveva confermato il correto uso del meccanismo del reverse change come applicato dalla contribuente ed in sede di autotutela si era provveduto all’annullamento della pretesa impositiva.
P.Q.M.
La Commissione Tributaria Provinciale di Savona dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso in Savona il 24 febbraio 2015.