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Agenzia delle Entrate Risposta 18/11/2020 n. 13. Consulenza giuridica – Articolo 17, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 – definizione di “materia prima” e “semilavorato in oro” – inversione contabile.

Con la consulenza giuridica specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

Quesito

[ALFA] (di seguito associazione istante), […], in rappresentanza delle imprese orafe, argentiere e gioielliere associate, chiede, in sintesi, di conoscere quale sia la corretta definizione di “materia prima” e “semilavorato in oro” le cui cessioni sono assoggettate, ai fini IVA, al meccanismo dell’inversione contabile o “reverse charge”, ai sensi dell’articolo 17, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (di seguito decreto IVA). In particolare, secondo l’istante “la difficoltà interpretativa risulta particolarmente evidente per quanto riguarda le cessioni di polveri d’oro e di paste contenenti polvere d’oro che vengono impiegate quali materiali nei processi di saldatura dei gioielli”.



Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

In sintesi l’associazione istante ritiene che “Il regime di inversione contabile di cui all’art. 17, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972 si applica al materiale d’oro ed ai semilavorati in oro purché entrambi di purezza pari o superiore a 325 millesimi. Per materiale d’oro si intende quanto ricompreso nell’art. 1, comma 1, lett. c), punti 1), 2), 4) e 5) del D.P.R. n. 150/2002 [Regolamento recante norme per l’applicazione del D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, n.d.a.] ovverosia l’oro od una sua lega nelle seguenti forme:

I) lingotti, pani, verghe, bottoni, granuli ed in genere ogni prodotto ricavato da fusione;

II) laminati e trafilati, in lamine, barre, fili ed in genere ogni prodotto predisposto ad ogni processo di trasformazione;

III) polveri prodotte con processi di natura chimica o elettrochimica o meccanica;

IV) leghe brasanti.

Per semilavorati si intende quanto previsto all’art. 1, comma 1, lett. c), punto 3) del D.P.R. n. 150/2002 ovverosia i prodotti, di qualsiasi forma e dimensione, di processi tecnologici di qualsiasi natura meccanici e non, che pur presentando una struttura finita o semifinita non risultano diretti ad uno specifico uso o funzione per il consumatore finale non soggetto passivo di imposta, ma sono destinati ad essere intimamente inseriti in oggetti compositi, garantiti nel loro complesso dal produttore che opera il montaggio e/o la successiva lavorazione. I semilavorati sono dunque prodotti che necessitano di un ulteriore stadio di lavorazione o trasformazione al fine di giungere alla possibilità di utilizzo da parte del consumatore finale non soggetto passivo di imposta. Fra le ulteriori lavorazioni da eseguirsi, che non conferiscono comunque la natura di prodotto finito al manufatto, sono da ricomprendersi le operazioni di assemblaggio e incastonatura. Nel “materiale d’oro” va ricompresa l’oreficeria usata destinata alla fusione ed affinazione, già oggetto della risoluzione n. 92 del 12/12/2013. In particolare, a seguito del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 92 che ha regolamentato l’attività dei “compro oro”, le cessioni di oreficeria usata destinata alla fusione ed affinazione messe in atto dagli stessi compro oro nei confronti di operatori professionali in oro, sono classificabili oggettivamente quali cessioni di “materiale d’oro” e come tali, a loro volta, soggetti alla disciplina di cui all’art.17 co.5 D.P.R. 633/72″.

Secondo l’istante, infine, “non pare molto condivisibile la scelta fatta dall’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 161/E del 2005, di escludere dal regime di “reverse charge” le montature di anelli e le chiusure per collane e bracciali, sulla base della motivazione per cui l’assemblaggio o l’incastonatura non sono vere e proprie lavorazioni, perché non comportano una trasformazione del prodotto. Ciò genera un ulteriore confine incerto fra lavorazioni.

Appare pertanto preferibile chiarire esplicitamente che, fra le ulteriori lavorazioni da eseguirsi perché un semilavorato giunga al consumatore finale come prodotto finito, siano da ricomprendersi sia l’assemblaggio che l’incastonatura”.



Parere dell’agenzia delle entrate

La Legge 17 gennaio 2000, n. 7, in attuazione della Direttiva 98/80/CE del 12 ottobre 1998, ha introdotto nel mercato dell’oro un regime speciale IVA.

In particolare, per le cessioni e le operazioni finanziarie riguardanti l'”oro da investimento” è prevista l’esenzione IVA (cfr. articolo 10, comma 11, del decreto IVA), salva l’opzione per l’imponibilità; le cessioni d’oro diverso da quello da investimento, il c.d. “oro industriale”, sono soggette al regime dell’inversione contabile. L’articolo 17, comma 5, del decreto IVA dispone, infatti, che “In deroga al primo comma, per le cessioni imponibili di oro da investimento di cui all’articolo 10, numero 11), nonché per le cessioni di materiale d’oro e per quelle di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, al pagamento dell’imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d’imposta nel territorio dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza addebito d’imposta, con l’osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti e con l’annotazione “inversione contabile” e l’eventuale indicazione della norma di cui al presente comma, deve essere integrata dal cessionario con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro di cui all’articolo 25″.

Tanto premesso, nel caso di specie, l’associazione istante chiede di chiarire se le cessioni di “polveri d’oro” e di “paste contenenti polvere d’oro” siano riconducibili alle cessioni di materiale d’oro diverso da quello d’investimento cui si applica il meccanismo del reverse charge, e se sia condivisibile la definizione di “materia prima” e “semilavorato” proposta ai fini che qui interessano.

In merito all’esatta nozione di “materiale d’oro” e di “prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi”, premessa la natura non fiscale di detta nozione, con le risoluzioni 26 ottobre 2001, n. 168/E, 28 novembre 2002, n. 375/E ed 11 novembre 2005, n. 161/E – prendendo a riferimento quanto detto dall’Ufficio Italiano Cambi (U.I.C.) e dalla Banca d’Italia – si è ritenuto che con tale espressione il legislatore abbia inteso fare riferimento all’oro nella sua funzione prevalentemente industriale, ossia di materia prima destinata alla lavorazione, distinta, quindi, dall’oro da investimento di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge n. 7 del 2000.

In particolare, secondo l’U.I.C., nella nozione di “materiale d’oro” rientrano tutte le forme di oro grezzo destinate ad una successiva lavorazione e la caratteristica di “semilavorato” è costituita dall’essere un prodotto privo di uno specifico uso e funzione, vale a dire dall’impossibilità di utilizzare il materiale essendo necessario un ulteriore stadio di lavorazione o trasformazione che ne consenta l’utilizzo da parte del consumatore finale.

A tal proposito, la Corte di Giustizia nella Sentenza del 26 maggio 2016, causa C-550/14, nel premettere che “né l’articolo 198 della direttiva IVA, né altre disposizioni di quest’ultima, né la direttiva 98/80 che sta all’origine del contenuto di detto articolo 198, paragrafo 2, precisano cosa debba intendersi per “materiale d’oro o prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi”…”, e che “la locuzione “materiale d’oro” può comprendere non solo l’oro allo stato grezzo, ma anche il metallo fino o qualsivoglia materiale composto in parte di oro”, afferma che “…se è vero che la locuzione “prodotti semilavorati” designa, nel linguaggio comune, beni già lavorati o trasformati, ma da trasformare ulteriormente, il significato abituale dei suoi termini non consente di determinare allo stesso modo per tutte le versioni linguistiche di quale preciso stadio di trasformazione dei prodotti in questione si tratti, ma soltanto che non sono né prodotti mai stati oggetto di lavorazione o di trasformazione in precedenza né prodotti finiti”.

La Corte, continua, precisando: “Quanto, in secondo luogo, al contesto nel quale l’articolo 198, paragrafo 2, della direttiva IVA s’iscrive, occorre ricordare che detta disposizione consente agli Stati membri di prevedere, nelle situazioni cui si riferisce, un meccanismo di autoliquidazione in base al quale debitore dell’IVA è il soggetto passivo destinatario dell’operazione assoggettata a detta imposta. Tale disposizione integra, pertanto, un’eccezione al principio espresso all’articolo 193 di detta direttiva, secondo il quale l’IVA è dovuta dal soggetto passivo che effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi imponibile. Essa va perciò interpretata in senso stretto, senza tuttavia essere privata di effetto (v., per analogia, sentenza del 13 giugno 2013, Promociones y Construcciones BJ 200, C-125/12, EU: C: 2013: 392, punti 23 e 31 nonché giurisprudenza citata). […]”

“È dunque giocoforza constatare che il contesto nel quale l’articolo 198, paragrafo 2, della direttiva IVA s’iscrive non consente di determinare con certezza l’ambito di applicazione di detta disposizione. Occorre, pertanto, in terzo luogo, concentrarsi sull’obiettivo che essa persegue.

’40 Al riguardo, risulta dal considerando 42 della direttiva IVA che i regimi di autoliquidazione che gli Stati membri possono decidere di mettere in atto in determinati settori o per taluni tipi di operazioni sono volti a semplificare le regole nonché a contrastare l’elusione e l’evasione fiscale. Questo stesso obiettivo trova espressione nel considerando 55 della direttiva IVA, che riecheggia sotto tale profilo l’ottavo considerando della direttiva 98/80 e secondo il quale, “[a]l fine di prevenire le evasioni fiscali, provvedendo nel contempo ad alleviare l’onere finanziario relativo alla cessione di oro di purezza superiore a un determinato grado, è giustificato consentire agli Stati membri di designare l’acquirente quale debitore dell’imposta”.

’41 Orbene, come già rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale, ai paragrafi 49 e 50 delle conclusioni, ciò che aumenta il rischio di frodi fiscali e che, pertanto, giustifica l’applicazione di un meccanismo di autoliquidazione per la cessione di determinati beni, fra cui l’oro, è l’elevato valore di mercato degli stessi rispetto alle dimensioni, che li rendono facilmente trasportabili. Nel commercio dell’oro, quando non si tratta di un prodotto finito, come un gioiello, è il tenore d’oro del bene in questione a determinarne il valore. Di conseguenza, il rischio di frodi fiscali è tanto maggiore quanto più elevato è il tenore d’oro di tale bene.

’42 Ne discende che, alla luce dell’obiettivo principale perseguito dal legislatore dell’Unione, il livello di purezza dell’oro del bene in questione è decisivo per determinare se una cessione di materiale d’oro o di prodotti semilavorati, che non costituiscono un prodotto finito, rientri o meno nell’ambito di applicazione dell’articolo 198, paragrafo 2, della direttiva IVA.”

Sulla base delle suesposte considerazioni, è condivisibile, dunque, la posizione dell’istante circa la riconducibilità delle cosiddette “polveri d’oro” e delle “paste contenenti polveri d’oro” – impiegate quali materiali nei processi di saldatura dei gioielli – tra le materie prime e semilavorati cui si applica il regime dell’inversione contabile, sempre che sia garantito il livello di purezza dell’oro richiesto dalla norma (verifica che attiene tuttavia a elementi fattuali che esulano dall’ambito dell’istituto della consulenza).

Quanto all’ulteriore questione concernente la definizione di semilavorato, cui si applica il regime del reverse charge, si osserva che ciò che rileva, oltre al requisito necessario della “purezza pari o superiore a 325 millesimi”, è che la transazione abbia quale oggetto, di fatto, il valore dell’oro contenuto nel “semilavorato”, più che il prodotto ex se o altri elementi ivi contenuti.

In tal senso continuano ad essere applicabili i chiarimenti forniti con la risoluzione n. 161/E del 2005 in merito al trattamento tributario ai fini dell’imposta sul valore aggiunto delle “montature di anelli” e delle “chiusure per collane e bracciali”, trattandosi di prodotti che, seppur destinati ad essere assemblati per realizzare a tutti gli effetti un prodotto finito, hanno già una propria definita destinazione d’uso (quale montatura o chiusura) e non sono commercializzati per il valore dell’oro ivi contenuto. Laddove i predetti beni siano, invece, venduti come oreficeria usata da destinare alla fusione ed affinazione, gli stessi possono ricomprendersi tra il “materiale d’oro” soggetto al regime in parola (cfr. risoluzione n. 92/E del 12 dicembre 2013), sempre che sia rispettato il requisito della “purezza pari o superiore a 325 millesimi”.

DPCM 22.03.2020 e imprese orafe.

Il D.P.C.M. del 22.03.2020, indipendentemente dalla Sua tenuta costituzionale, espone quale ESCLUSIONE alla lettera “g) l’attività degli impianti a ciclo produttivo continuo (sempre previa comunicazione al Prefetto della provincia di ubicazione dell’attività produttiva), la cui interruzione comporti un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti.

Per queste ultime attività è consentita la loro sospensione dal Prefetto qualora lo stesso ritenga non sussistenti le relative condizioni (si applica il “silenzio assenso”).

Le IMPRESE ORAFE di cui ai codici ATECO

  1. Codice 32.12.10. Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria in metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi.
  2. Codice 46.72.20. Commercio all’ingrosso di metalli non ferrosi e prodotti semilavorati.

risultano fuori dall’elenco tassativo.

Alcune produzioni orafe implicano l’utilizzo di acidi e cianuri che richiedono un controllo costante, ovvero in alcuni casi, necessitano di mantenere gli impianti a ciclo continuo attivi.

Per alcune aziende del Codice 46.72.20 (Banchi metalli) la chiusura impone forme di protezione aziendale, in assenza delle quali vi potrebbero essere problemi di ordine pubblico.

Per tutti, la questione della sicurezza nelle forme attive e passive diventa necessaria ed un accesso continuo (basta pensare ai temporizzatori – time lock- per la cassa forti) è assolutamente indispensabile (anche per rispettare le garanzie delle assicurazioni).

Sulla base di ciò, è possibile che tale lettera debba essere interpretata nel senso che le imprese orafe per le quali ricorrano le condizioni sopra descritte potrebbero fare richiesta al Prefetto, motivando adeguatamente, le attività che non possono essere interrotte.

Sul concetto di impianto a ciclo continuo potrebbe aiutare la definizione contenuta sul  Decreto Ministero dell’Ambiente, 11 dicembre 1996, “Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo” che definisce (Art.2) impianto a ciclo produttivo continuo (ancorché ai fini delle norme sull’inquinamento acustico):

  1. quello di cui non è possibile interrompere l’attività senza provocare danni all’impianto stesso, pericolo di incidenti o alterazioni al prodotto o per necessità di continuità finalizzata a garantire l’erogazione di un servizio pubblico essenziale;
  2. quello il cui esercizio è regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro o di norme di legge, sulle ventiquattro ore per cicli settimanali, fatte salve le esigenze di manutenzione.

Legge Compro Oro – DLgs 92/2017

Il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92 (Disposizioni per l’esercizio dell’attivita’ di compro oro, in attuazione dell’articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170) è stato pubblicato dopo le Consultazioni.

Di seguito le mie Osservazioni critiche sull’impianto della norma.

Direttiva_COMPRO_ORO#Commenti_Capaccioli_def.pdf

Conflict Minerals

European Union reached an agreement about new rules for importing Tin, Tungsten, Tantalum and Gold.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3931_en.htm

 

Commiss. Trib. Reg. Abruzzo L’Aquila Sez. III, Sent., 22-06-2015, n. 583

Commiss. Trib. Reg. Abruzzo L’Aquila Sez. III, Sent., 22-06-2015, n. 583

Svolgimento del processo

Con tempestivo ricorso, C.M. ( esercente l’attività di commercio di oro usato) impugnava l’avviso di accertamento n. (…) con il quale l’ufficio Controlli della DP di (..), sulla base del PVC redatto dalla Guardia di Finanza di Roseto degli Abruzzi in data 15.11.2011, aveva accertato l’erronea applicazione del regime c.d. del reverse charge ( art. 17, comma 5, del D.P.R. n. 533 del 1973) in luogo del regime del margine ( artt. 36 e ss. Del D.L. n. 41 del 1995 convertito nella L. n. 85 del 1995) relativamente alle fatture emesse nel 2008 aventi ad oggetto la cessione di materiale aureo a favore della M.G. S.P.A.

Deduceva il ricorrente la nullità/annullamento dell’avviso impugnato sotto diversi profili : in particolare in quanto basato su presupposti non provati oltreché infondati ed inoltre perché la pretesa tributaria sarebbe espressione di una duplicazione di imposta, essendo stata la stessa assolta dal “concessionario” con conseguente salvataggio del modus operandi, in riferimento all’IVA, adottato dal contribuente.

Chiedeva l’annullamento dell’atto impugnato mentre l’Ufficio ne invocava la conferma.

Con sentenza n. 289/01/14 pronunciata il 15/05/14 depositata l’11.7.2014, la Commissione Provinciale, sez. 1, di Teramo, accoglieva il ricorso compensando le spese di giudizio.

Interponeva appello l’Agenzia delle Entrate chiedendo la riforma e della sentenza impugnata con condanna di controparte al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, per violazione falsa applicazione dell’art. 17, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art. 2697 c.c. e per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.

Si costituiva C.M. eccependo l’infondatezza dell’appello. Chiedeva per l’effetto la conferma della sentenza di primo grado con vittoria delle spese di giudizio.

Motivi della decisione

I motivi posti a base del gravame appaiono infondati e per l’effetto la sentenza impugnata va integralmente confermata.

L’accertamento dell’ Amministrazione Finanziaria si fonda principalmente sulla contestazione circa la “natura dei beni” ceduti dal C. alla M.G. S.p.A, qualificati dalla G.d.F e dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Teramo- come “prodotti finiti”, non rientranti nella definizione di oro di cui all’art. 1, comma 1 della L. n. 7 del 2000, e pertanto, per l’ufficio impositore, non soggetti all’applicazione del meccanismo del reverse charge.

Tale tesi è stata correttamente ritenuta infondata dalla sentenza di primo grado alla luce della normativa primaria e secondaria vigente in materia e della stessa documentazione di prassi dell’Agenzia delle Entrate.

Sulla base delle plurime risoluzioni e dei pareri espressi dall’Agenzia delle Entrate presi in esame dal giudice di prima istanza, un bene risulta destinato per “vocazione” ad un processo intermedio di lavorazione non solo qualora sia inidoneo oggettivamente ad essere inserito nel circuito commerciale, perché rotto o difettoso ( come nel caso dei rottami), ma anche ogni qualvolta – pur essendo non definibile in senso stretto come “rottame” -sia ceduto ad un soggetto che effettua su di esso l’attività industriale di trasformazione e affinazione del metallo prezioso e lo lavora alla stregua di oro industriale ( Risoluzione Agenzia n. 92/E del 12.12.2013).

Orbene il C. nella fattispecie, ha ceduto l’oro usato alla fonderia M.G. S.p.A che per statuto, opera nel settore del recupero, analisi e raffinazione del metallo prezioso ( cfr. visura ordinaria M.G. s.p.A), contrariamente alla deduzione dell’Agenzia delle Entrate che fa erroneo riferimento allo statuto della società dal quale non si evince la tesi dedotta.

E’ quindi corretta l’applicazione del meccanismo del Reverse Charge previsto dall’art. 17, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 1972.

Quanto all’onere della prova è principio consolidato in dottrina e in giurisprudenza che l’onere probatorio in combe sull’Ufficio Tributario che emette l’atto, in base al principio generale stabilito dall’art. 2697 c.c.. secondo il quale spetta al soggetto attivo della pretesa l’onere di darne giustificazione.

Correttamente la sentenza di primo grado ha ritenuto quindi la pretesa erariale viziata da errori di diritto in quanto risultata indimostrata ed infondata. Ma vi è di più in quanto in ordine alla prova della destinazione alla fusione dell’oro ceduto dal C. alla fonderia M.G. s.p.a. dedotta dall’Ufficio in sede di gravame, i primi giudici hanno adeguatamente chiarito tramite il rinvio ai documenti di prassi che, per l’applicabilità del meccanismo fiscale dell’inversione contabile, ciò che rileva è essenzialmente che i beni siano stati destinati alla fusione. Ciò che rileva,infatti, è “la destinazione dei beni alla fusione” e non già l’effettiva trasformazione del materiale aureo ceduto. Militano in tal senso comunque i documenti di prassi tra i quali :

– Il verbale di constatazione della G.d.F posto a fondamento dell’avviso di accertamento impugnato, dove, nell’enunciare i risultati dei controlli di coerenza interna, si rileva che “…detti oggetti… vengono uniti e ,quindi, mischiati tra loro per essere spediti ( previa determinazione del peso complessivo) alla fonderia autorizzata dalla Banca d’Italia, convenzionata con la società di franchising denominata ” Affari d’oro”. Gli oggetti, quindi , non venivano dal C. ordinati, né separati per genere o specie di gioiello monile, bensì mischiati come rottami e pesati in grammi, per quella che doveva essere la loro destinazione, ossia essere impiegati in un processo intermedio di lavorazione e/o trasformazione industriale da parte del cessionario;

– Lo statuto societario della fonderia M.G. s.p.a. dove è contemplata l’attività di fusione e/o trasformazione del metallo per come richiesto per l’applicazione della normativa sul Reverse Charge;

– Il verbale di accertamento della G.d.F ancora, dove è specificato che la ditta del C. risulta affiliata alla S.r.l. S. ( S.), che per contratto, garantisce l’affiliato, impegnandosi “al ritiro ed al trasporto assicurato di tutto il metallo prezioso ritirato dalla sede dell’affiliato fino alla fonderia convenzionata, alla sua fusione ed al controllo dei pagamenti effettuati dalla fonderia ( acquirente) all’affiliato ( venditore). L’affiliazione indica quindi la destinazione alla fusione del materiale aureo ceduto alle fonderie convenzionate e chiarisce l la posizione di controllo e garanzia propria della società affinante che sceglie essa stessa le fonderie convenzionate cui cedere l’oro, garantisce trasporto, fusione e pagamento e verifica il titolo ottenuto falle fusioni;

– Nota formale della M.G. S.p.a. del 23.5.2013 nella quale la società cessionaria attesta che “tutto il materiale consegnatoci nell’anno 2008 e sino al 12 maggio 2009 è stato dalla nostra società acquistato con l’applicazione del Reverse Charge ed è stato per la totalità della merce fusa e poi trasformata in oro da investimento”, fornendo così la prova ulteriore della destinazione alla fusione del materiale ceduto.

In conclusione il contribuente – odierno appellato- in forza della idonea produzione documentale è certamente riuscito a provare “la tipologia dell’acquisto, la grammatura e la destinazione alla fusione dei rottami” e di conseguenza l’appropriata applicabilità nel caso in esame dell’art. 17, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 1972″ ( cfr. sentenza n. 857/2014 sezione 30, depositata il 28.4.2014, della Commissione Tributaria Regionale della Toscana). Ha posto in essere quindi tutto ciò che era nelle sue possibilità probatorie.

In ordine all’omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. dedotta quale motivo di appello, è appena il caso di accennare che assolutamente marginale appare la questione in ordine all’ulteriore recupero IVA, oggetto dell’avviso di accertamento impugnato ( scostamento di 113,21 grammi tra le rimanenze di oro con presunzione di cessione senza fattura e recupero IVA pari ad Euro 58,49).

L’atto impugnato deve per l’effetto ritenuto nullo.

In virtù del principio della soccombenza al rigetto del gravame segue la condanna dell’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spesi del giudizio di secondo grado che si liquidano in complessivi euri 1.500.

Ogni ulteriore ragione di gravame ed altre eccezioni devono ritenersi assorbite dalle considerazioni che precedono.

P.Q.M.

– La Commissione, definitivamente pronunciando, sull’appello dell’Agenzia delle Entrate S.p.a così provvede:

– Rigetta l’appello;

– Condanna l’Ufficio al pagamento delle spese di giudizio.

L’Aquila il 28 maggio 2015.

Commiss. Trib. Reg. Puglia Bari Lecce Sez. XXIII, Sent., 02-10-2015, n. 2058

Svolgimento del processo

L’Agenzia delle Entrate di Brindisi, sulla base delle risultanze contenute nel processo verbale di constatazione redatto dalla G.d.F. Compagnia di Fasano all’esito di verifica fiscale eseguita nei confronti della Società A. Srl – esercente l’attività di “Commercio all’ingrosso di rottami”, in data 12.7.2001 e 23.9.2011 notificava a quest’ultima gli avvisi di accertamento n. (…)/2011 , n. (…), n. (…) relativi rispettivamente agli anni d’imposta 2006-2007 e 2008 con i quali veniva contestata l’illegittima applicazione del regime speciale IVA (c.d. reverse charge) con riferimento alla cessione di beni, solo in minima parte acquistati come rottami auriferi e nella maggior parte acquistati come oggetti preziosi di oro usati, emettendo per tutti fattura con la indicazione di cessione di “rottami auriferi”, senza l’applicazione dell’Iva, ovvero beneficiando del regime di cui all’art.17, comma 5, D.P.R. n. 633 del 1972 .

La Società impugnava distintamente i detti avvisi di accertamento innanzi alla CTP di Brindisi chiedendone l’annullamento per plurimi motivi , e più specificamente per violazione dell’art.54 comma 5 del D.P.R. n. 633 del 1972, per difetto di prova e per la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti dall’art. 17, comma 5 D.P.R. n. 633 del 1972.

L’adita Commissione, con sentenze n. 191, 192 e 193/4/12 del 12.6.2012, rigettava i ricorsi e compensava le spese.

Avverso le citate sentenze la Società ha presentato distinti appelli deducendone la illegittimità per i seguenti motivi: 1) difetto di motivazione della sentenza impugnata; 2) manifesta illegittimità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art.112 c.p.c..;

3) manifesta illegittimità della sentenza per non aver dichiarato la nullità dell’avviso di accertamento per difetto di motivazione; 4) manifesta illegittimità della impugnata sentenza nella parte in cui non ha dichiarato il difetto di prova; 5) manifesta illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 17, comma 5 del D.P.R. n. 633 del 1972 laddove non ha dichiarato l’infondatezza nel merito dell’avviso di accertamento. 6) manifesta illegittimità della sentenza nella parte in cui non ha riscontrato la non evasione d’imposta in applicazione di un diverso regime contabile; 7) Chiede espletarsi perizia tecnica d’ufficio con nomina di un C.T.U.

Conclude per l’annullamento degli avvisi impugnati, in subordine chiede ridursi sensibilmente l’ammontare del maggiore imponibile accertato; in estremo subordine non ritenere applicabili le sanzioni; in ogni caso disporre la nomina di un CTU, con condanna dell’A.F. al rimborso di quanto eventualmente versato e al pagamento delle spese, diritti e onorari di giudizio, con distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.

Resiste l’Agenzia delle Entrate con controdeduzioni a mezzo delle quali contesta le avverse ragioni e argomentazioni, sia in ordine alle eccezioni di rito che nel merito della pretesa, ribadendo la insussistenza del requisito oggettivo e soggettivo per la fruizione dello speciale regime IVA. Conclude per il rigetto dell’appello, con conferma della impugnata sentenza e con condanna dell’appellante al pagamento delle spese di giudizio.

Alla udienza pubblica del 17.5.2015 la Commissione riuniva al presente procedimento gli appelli con RGA n. 3247/12 e 3248/12 per connessione oggettiva e soggettiva, disponendo il rinvio ad altra data per la trattazione degli appelli così riuniti.

Alla odierna udienza sono comparsi per la Società l’Avv. Maurizio Villani e per l’A.F. il Dott. Oreste Pinto i quali si riportano ai rispettivi scritti difensivi dei quali chiedono l’accoglimento.

La Commissione decide come da separato dispositivo in atti.

Motivi della decisione

Gli appelli (riuniti) sono fondati e, pertanto, meritano accoglimento.

Preliminarmente, vanno disattesi i primi tre motivi di gravame, che possono essere esaminati congiuntamente in ragione del comune profilo censorio in relazione ad un presunto difetto di motivazione della sentenza e/o di omessa pronuncia.

E tanto, perché i primi giudici, contrariamente alle asserzioni della società appellante, hanno puntualmente motivato il rigetto del dedotto difetto di motivazione dell’avviso di accertamento, evidenziando la completezza degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto poste a fondamento della pretesa tributaria, sì da mettere la contribuente nella condizione di poter adeguatamente esercitare il proprio diritto di difesa, come in effetti esercitato. Hanno, altresì, dato contezza degli elementi fattuali e delle ragioni giuridiche, (ancorchè non condivisibili per le considerazioni che saranno più avanti specificate) che hanno indotto loro di ritenere insussistente il requisito oggettivo e soggettivo per la legittima fruizione dello speciale regime Iva, nonchè di ritenere legittima l’applicazione delle sanzioni irrogate.

La Commissione Provinciale, invero, nel confermare gli avvisi di accertamento impugnati, anche sotto il profilo del quantum delle sanzioni, ha implicitamente reso una valutazione complessiva di legittimità dell’operato dell’A.F., oltre che di congruità della base imponibile e dell’entità delle sanzioni.

Supponendo la detta valutazione un implicito rigetto della censura in ordine alla presunta violazione dell’art.54, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art.11, comma 2, L. n. 212 del 2000, nonchè dell’eccezione concernente il calcolo della presunta Iva a margine, deve escludersi il vizio di omessa pronuncia, giacchè, per costante insegnamento della Corte di Cassazione, ” a integrare gli estremi di questo vizio non basta la mancanza di una espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo della domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (cfr, ex multis, Cass. 12.7.2013 n. 17250, n. 20311/11, n. 10696/07).

Donde non può fondatamente sostenersi che sia mancata la pronuncia sulla censura al riguardo riproposta in appello.

Meritano, invece, accoglimento le doglianze rappresentate in relazione al dedotto difetto di prova e alla ritenuta insussistenza del requisito oggettivo e soggettivo per la fruizione del regime speciale dell’Iva, ex art. 17 , comma 5 del D.P.R. n. 633 del 1972, del quale la contribuente ne denuncia la violazione e falsa applicazione.

La norma testè citata dispone testualmente: “In deroga al primo comma, per le cessioni imponibili di oro da investimento di cui all’art.10, n. 11, nonché per le cessioni di materiale d’oro e per quelle di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, al pagamento dell’imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d’imposta nel territorio dello Stato”.

Per effetto di tale meccanismo (“reverse charge”), evidentemente, finalizzato a contrastare il fenomeno della frode fiscale in particolari settori ritenuti ad alto rischio di evasione, la fattura è emessa dal cedente, ma senza addebito d’imposta, che deve essere applicata dall’acquirente; in tal modo, il debitore d’imposta è soltanto il cessionario/committente, anzichè il prestatore/cedente.

Con l’impugnato avviso di accertamento l’A.F. contesta alla Società A., che opera sul territorio dell’intera Puglia con numerose filiali, l’illegittima applicazione del regime speciale IVA (c.d. reverse charge) con riferimento alla cessione di beni, solo in minima parte acquistati come rottami auriferi e nella maggior parte acquistati come oggetti preziosi di oro usati, emettendo per tutti fattura con la indicazione di cessione di “rottami auriferi”, senza l’applicazione dell’Iva, ovvero beneficiando indebitamente del regime di cui all’art.17, comma 5, D.P.R. n. 633 del 1972 .

Tale contestazione, tuttavia, nasce (da) e si regge unicamente sull’isolata presunzione che gli oggetti di oro usato acquistati da privati cittadini, siano stati, poi, ceduti alle F.C. Spa, I. Spa, M.T. Srl e I.P. Srl, come oro usato e non invece, come, sostenuto e fatturato dalla Società, quale rottame aurifero.

Trattasi, all’evidenza, di mera congettura, ovvero di presunzione semplice basata su un parziale riscontro cartolare (fatture di acquisto e non anche di vendita) e sguarnita dei previsti requisiti di gravità, precisione e concordanza, ex art. 2729 c.c.., laddove il ragionamento meramente presuntivo dell’organo verbalizzante avrebbe necessariamente imposto, una verifica fiscale anche presso le cessionarie fonderie al fine di verificare, aldilà della supposta e astratta possibilità statutaria di rivendere gli oggetti così acquistati, il concreto utilizzo e destinazione di questi.

In difetto di tale accertamento supplementare e in assenza di qualsivoglia ulteriore elemento di prova, anche solo di tipo indiziario, capace di conferire forza persuasiva e credibilità alla presunzione operata dall’ufficio, devono ritenersi sufficienti, ai fini del suo superamento, le fatture emesse dalla Società cedente regolarmente contabilizzate e le dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà della Società cessionarie, secondo cui “tutte le fatture ricevute dal fornitore A. Srl si riferiscono ad acquisti di rottami auriferi composti di varie tipologie di prodotti non idonei al consumo finale ma che sono stati impiegati in un processo intermedio di lavorazione previa fusione e trasformazione….”.

Pur con i noti limiti probatori di cui soffrono simili dichiarazioni, il Collegio non ha motivo di dubitare della loro sostanziale attendibilità, alla stregua dei principi enunciati dalla stessa Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Normativa con la risoluzione n. 92/E del 12.12.2013 e nella considerazione che :

– le società cessionarie risultano essere fonderie regolarmente iscritte nelle rispettive Camera di Commercio e titolari di propri marchi di fabbrica;

– le fatture ricevute sono state integrate ed annotate negli appositi registri con relativa Iva assolta;

– le dichiarazioni rilasciate dalle dette Società non risultano essere state mai contestate dall’Agenzia, né risulta contestato e ancor meno dimostrato, che gli oggetti di oro usato non sono stati sottoposti agli asseriti processi di lavorazione, trasformazione etc.

In buona sostanza, il Collegio ritiene che, ai fini dell’applicazione del cosiddetto regime del “reverse charge” di cui al richiamato art. 17, occorra valorizzare non già il momento dell’acquisto, (il solo considerato dall’Ufficio finanziario), bensì quello di cessione di materiale d’oro, giacchè a questo fa riferimento il più volte richiamato art. 17 del D.P.R. n. 633 del 1972. Occorre, cioè aver riguardo alla destinazione finale dell’oggetto venduto , indipendentemente dalla sua natura di oro usato, semilavorato o dalla sua esatta qualificazione merceologica, nonché all’attività del soggetto cessionario, che deve essere esclusivamente finalizzata al processo di fusione e affinazione chimica del materiale prezioso e non anche alla commercializzazione dell’usato. Laddove è dimostrato, come nel caso di specie, che l’attività consiste nell’acquisto di oggetti preziosi usati da privati cittadini e nella successiva rivendita direttamente alle fonderie specializzate nel recupero di metalli preziosi, il cedente diviene soggetto obbligato ad emettere la relativa fattura di cessione ai sensi e per gli effetti del citato art.17, come da pareri resi dalla stessa A.F. dapprima con risoluzione n. 375/E del 28.11.2002 e successivamente con nota n. 4575 del 24.2.20911 (Agenzia delle Entrate Direzione Regionale delle Marche) e n. 130749 del 31.10.2011 (Agenzia delle E. Direzione Regionale della Lombardia).

Peraltro, essendo le Società cessionarie tutte titolari di un proprio marchio di fabbrica e, dunque, fortemente interessate a promuoverne la sua diffusione, sarebbe del tutto irragionevole ipotizzare una vendita diretta dell’oro usato acquistato – come sostiene l’Ufficio – poiché in evidente dissonanza con le stesse finalità del marchio di fabbrica e in conflitto con l’interesse primario dell’azienda.

Sulla scorta delle considerazioni sopra svolte, assorbenti anche delle residuali eccezioni, il Collegio, contrariamente a quanto opinato dai primi giudici, ravvisa, nel caso, la sussistenza dei presupposti di legge per l’accesso allo speciale regime dell’inversione contabile di cui all’art.17, comma 5 del D.P.R. n. 633 del 1972.

Ricorono giusti motivi per compensare interamente fra le parti le spese di giudizio, tenuto conto della particolare problematica, nonché della reciproca soccombenza correlata alla reiezione delle eccezioni di rito.

P.Q.M.

La Commissione accoglie gli appelli riuniti. Spese compensate.

Lecce, il 11 settembre 2015.

Comm. Trib. Reg. per la Campania – Sezione/Collegio 33 – Sentenza del 22/09/2015 n. 8370/33/2015.

Svolgimento del processo e motivi della decisione

A seguito di verifica fiscale a carattere generale effettuata dalla Guardia di Finanza di Solofra, veniva emesso da parte dell’Agenzia delle Entrate di Avellino a carico di ??.. avviso di accertamento N. TFK010301465 per l’anno d’imposta 2010, rettificando l’applicazione dell’IVA sulle cessioni effettuate. L’ufficio contestava al ?? la erronea e non corretta applicazione ai fini IVA dell’art.17 DPR 633/72 del meccanismo del “reverse charge” ed applicava, invece, l’IVA sul margine ex art.36 D.L.41/95. Il ricorrente ha impugnato l’avviso di accertamento, invocando l’applicazione della risoluzione n.375/E della Agenzia delle Entrate che ha previsto l’applicazione del reverse charge anche agli operatori commerciali “compro oro” che acquistano oro da privati, purchè venga poi rivenduto sotto forma di rottami di gioielli d’oro , verghe aurifere, o come oggetti destinati alla fusione, a soggetti che operano nel settore dell’affinazione e del recupero dei metalli preziosi. Con sentenza n.146\04\13 la Commissione provinciale di Avellino accoglieva il ricorso compensando le spese del giudizio.

Avverso tale sentenza propone appello l’ufficio per il seguente motivo:

1.Difetto di motivazione, ovvero motivazione erronea. L’attività di compro oro consiste nell’acquisto da privati di oggetti d’oro e d’argento e non di materia prima destinata alla lavorazione industriale. Infatti, dal verbale della guardia di finanza risulta che la ditta ha acquistato oggetti di oreficeria e gioielleria usata per i quali è ragionevole desumere una rivendita a terzi senza alcuna manipolazione

Si costituiva in giudizio il ??? deducendo che trovava applicazione il reverse charge risultando sulle fatture di vendita i quantitativi di oro usato venduto, integrate con la dicitura “vendita effettuata contro l’impegno dell’acquirente a destinare l’oro alla produzione-in proprio o conto terzi – di beni, nel rispetto della normativa di cui alla legge 712000.” La pretesa fiscale afferente il recupero IVA scaturisce dalla mancata esposizione dell’IVA dovuta per cessioni di rottami di gioielli d’oro che il ricorrente aveva considerato soggette al regime del “reverse charge” di cui all’art. 74, commi 7 e 8, del D.P.R. 633/72 e che, invece, l’Agenzia delle entrate considera imponibili ad aliquota ordinaria sul presupposto che trattandosi di gioielleria e oreficeria usata è ragionevole presumere una rivendita a terzi senza alcuna manipolazione.

Di fronte alla specifica contestazione della natura commerciale della attività svolta di rivendita di oggetti usati di oreficeria, il contribuente non ha dato la prova che gli oggetti acquistati da privati siano stati rivenduti come rottami o destinati alla fusione. Non ha fornito la prova della correttezza della applicazione del criterio del “reverse charge” ai fini IVA. Né tale onere probatorio può ritenersi assolto dalla semplice dicitura apposta sulle fatture ” vendita effettuata contro l’impegno dell’acquirente a destinare l’oro alla produzione di beni”, trattandosi di documento proveniente dallo steo contribuente” Ai fini probatori, il contribuente per potere beneficiare delle agevolazioni iva, avrebbe dovuto provare, che gli oggetti acquistati usati siano stati poi successivamente destinati alla rottamazione attraverso processi di fusione. Per le considerazioni espresse va accolto l’appello e la sentenza impugnata riformata. All’ accoglimento dell’appello segue la condanna alle spese, secondo la regola della soccombenza.

P. Q. M.

La Commissione Tributaria Regionale della Campania, sezione 33, definitivamente pronunciando, così delibera:

-accoglie l’appello dell’ufficio e condanna il contribuente al pagamento delle spese di lite che si determinano in euro 300,00 oltre eventuali oneri fiscali. Così deciso in Napoli il 14 settembre 2015

Commiss. Trib. Prov. Marche Ascoli Piceno Sez. I, Sent., 12-05-2015, n. 250

Svolgimento del processo
La contribuente (…), titolare dell’omonima ditta individuale, ha proposto ricorso – notificato in data 27.11.2014 – avverso l’avviso di accertamento (…) chiedendone l’annullamento avendo fatto legittima applicazione del reverse charge ai fini dell’Iva.
Si è costituita l’Agenzia delle entrate con memoria del 26.1.2015 chiedendo la reiezione del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Nella seduta del 9.4.2015 la Commissione si riserva.
Motivi della decisione
Con il provvedimento impugnato è stato contestato alla società opponente :
a) […]
b) erronea applicazione del reverse charge in luogo del corretto regime del margine, in relazione a n.16 fatture emesse per la cessione dell’oro usato acquistato da privati alle c.d. “fonderie”.
L’ufficio tributario nel costituirsi con memoria del 26.1.2015, ha preliminarmente evidenziato che:
1) il contribuente in questione ha impugnato solo il capo del verbale di cui alla lettera b), mentre ha fatto acquiescenza alla contestazione di cui alla lettera a).
2) l’ufficio ha preso atto del verbale pvc della GdF 31.7.2012 relativo all’annualità 2010, e conseguentemente ha rinunciato alla contestazione (ed al recupero) dei beni acquistati dalla ditta (…) srl.
Al riguardo occorre evidenziare che per l’applicabilità del regime del reverse charge occorre che vi sia la prova della destinazione dei beni di oro usato al processo di trasformazione e lavorazione, non essendo sufficiente a precludere tale beneficio un diverso codice “statistico” utilizzato dall’azienda acquirente.
Ciò premesso, la questione all’esame di questa Commissione è limitata alle merci commercializzati dal contribuente con le ditte (…) srl, (…) (…) spa, srl ed alla conseguente problematica (limitata alle citate tre ditte), ben evidenziata sia dall’ufficio tributario che dalla contribuente. In particolare, se per (…) una corretta applicazione del reverse charge (in luogo del corretto regime del margine) per la cessione dell’oro usato acquistato dai privati alle c.d. fonderie, e quindi per stabilire se l’azienda acquirente dell’oro usato abbia o meno destinato l’oro usato acquistato al processo di trasformazione e lavorazione, si debba fare esclusivo riferimento alle risultanze della visura camerale (come ritiene l’agenzia delle entrate) oppure l’attività della società deve essere determinata secondo criteri sostanziali, e cioè fare riferimento all’effettiva attività svolta dall’impresa.
La problematica evidenziata non “cambia” anche nel caso in cui l’azienda acquirente dell’oro usato non effettua esclusivamente l’attività di lavorazione industriale dei metalli preziosi.
E nel caso di specie, in ordine alla ditta (…) srl il liquidatore della stessa società ha dichiarato operazioni di fusione ed affinazione effettuate sull’oro acquistato. Per la ditta (…) spa, la stessa oltre ad operazioni di commercializzazione di gioielli, effettua anche processi di trasformazione dell’oro. Lo stesso dicasi per la ditta (…) srl. Né il codice “statistico” utilizzato dalle aziende può sminuire o modificare l’effettiva attività svolta.
Dalle considerazioni tutte innanzi svolte consegue l’accoglimento del ricorso, (…)
La complessità della problematica esaminata, il comportamento corretto dell’ufficio tributario, depongono per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Commissione accoglie il ricorso e dichiara la illegittimità del provvedimento impugnato. Spese compensate.
Ascoli Piceno il 9 aprile 2015.

Commiss. Trib. Prov. Liguria Savona Sez. I, Sent., 24-02-2015, n. 77

SENTENZA
M.C., residente in A. M. (S.) rappresentata e difesa dall’Avv. GC e presso lo stesso elettivamente domiciliata in Genova ricorre avverso l’avviso d’accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate per imposta IVA anno 2007.
La controversia trae origine da una verifica effettuata dalla G.d.F. a conclusione della quale veniva emesso p.v.c. con il quale si contestava alla contribuente, titolare di attività Compro oro, la cessione di materiale ad operatori professionali previa applicazione del regime del reverse change disciplinato dall’art. 17 comma 5 D.P.R. n. 633 del 1972.
Il rilievo veniva fatto proprio dall’Ufficio sul presupposto che tali cessioni, non essendo riferite ad oro da investimento, dovessero essere soggette ad iva.
In sede di giudizio le parti esprimevano le ragioni a sostegno delle rispettive posizioni.
La vertenza assegnata per l’esame a questa Sezione veniva posta in discussione all’udienza del 24/02/2015 con decisione come da separato dispositivo.
Motivi della decisione
La Commissione rileva che l’Agenzia delle Entrate ha depositato in giudizio la richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite, considerato che la risoluzione n 92/E del 12/12/13 aveva confermato il correto uso del meccanismo del reverse change come applicato dalla contribuente ed in sede di autotutela si era provveduto all’annullamento della pretesa impositiva.
P.Q.M.
La Commissione Tributaria Provinciale di Savona dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso in Savona il 24 febbraio 2015.

Consultazione pubblica per l’attuazione della direttiva 2013/34/EU del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese.

Facendo seguito all’Avviso pubblicato nel sito del Dipartimento del Tesoro http://www.dt.mef.gov.it/it/consultazioni_pubbliche/consultazioni_pubbliche_online_corrente/consultazione_pubblica_2013_34_eu.html espongo le seguenti Osservazioni a quanto proposto per l’applicazione della Direttiva 2013/34/UE, con particolare attenzione sul Capo 10. Le disposizioni coinvolte dalle mie osservazioni sono gli artt. 3-7 dello schema (Disposizioni in materia di trasparenza nei pagamenti).

1. Il primo aspetto su cui riflettere è che lo schema di Decreto Legislativo non contiene alcun riferimento ai “whereas” della Direttiva 2013/34/UE ed in particolare il riferimento all’EITI che costituisce la ratio sottostante alla normativa:
(44) Al fine di accrescere la trasparenza dei pagamenti ai governi, le grandi imprese e gli enti di interesse pubblico che sono attivi nelle industrie estrattive o che utilizzano aree forestali primarie dovrebbero indicare i pagamenti rilevanti a favore dei governi dei paesi in cui essi operano in una relazione annuale a parte. Tali imprese sono attive in paesi ricchi di risorse naturali, in particolare minerali, petrolio, gas naturale nonché foreste primarie. La relazione dovrebbe indicare i tipi di pagamenti paragonabili a quelli indicati da un’impresa che partecipa all’iniziativa per la trasparenza delle industrie estrattive (EITI). (…)
(45) Tale relazione dovrebbe servire ad agevolare i governi dei paesi ricchi di risorse nell’applicare i principi e i criteri dell’EITI e nel rendere conto ai propri cittadini dei pagamenti che essi ricevono dalle imprese delle industrie estrattive o dalle imprese utilizzatrici di aree forestali primarie che operano nel territorio soggetto alla loro giurisdizione. (…).
Il mancato riferimento rischia di rendere l’adempimento fine a se stesso, piuttosto che inserito in un processo volto a migliorare la trasparenza dell’Industria Estrattiva.

2. Il secondo aspetto concerne i soggetti destinatari dell’obbligo, previsti all’art. 3, comma 1, lett. h) non in linea con la definizione contenuta nella Direttiva ed in particolare con l’art. 41.1. della direttiva 2013/34/UE.
La nozione proposta all’art. 3, comma 1, lett. h) come “industria estrattiva”: le attività economiche di cui alla sezione B, divisioni da 05 a 08, dell’allegato I del Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006; è troppo generica e genera maggiori problemi rispetto alla direttiva, che già ne contiene a sufficienza.
Per impresa attiva nell’industria estrattiva a norma dell’art. 41(1) si intende quell’impresa la cui attività comporta la ricerca, la prospezione, la scoperta, la coltivazione e l’estrazione da giacimenti di minerali, petrolio, gas naturale o altri materiali nell’ambito delle attività economiche di cui alla sezione B — divisioni 05-08, dell’allegato I del regolamento (Ce) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche Nace Revisione 219.
La direttiva non prevede l’attività di esportazione, attività sottointesa nell’EITI: il mancato riferimento all’EITI nello schema di Decreto Legislativo congiuntamente alla nozione ancora più sintetica rende oltremodo incerto se l’obbligo ricade anche alle imprese esportatrici.
In aggiunta, analizzando la Sezione B — Attività Estrattiva dell’allegato I del regolamento (Ce) n. 1893/2006 emerge come siano comprese le attività di:
– 05 Estrazione di carbone e lignite: 05.1 Estrazione di antracite. 05.10 Estrazione di antracite 05.2 Estrazione di lignite. 05.20 Estrazione di lignite
– 06 Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale: 06.1 Estrazione di petrolio greggio. 06.10 Estrazione di petrolio greggio. 06.2 Estrazione di gas naturale. 06.20 Estrazione di gas naturale .
– 07 Estrazione di minerali metalliferi: 07.1 Estrazione di minerali metalliferi ferrosi. 07.10 Estrazione di minerali metalliferi ferrosi. 07.2 Estrazione di minerali metalliferi non ferrosi. 07.21 Estrazione di minerali di uranio e di torio. 07.29 Estrazione di altri minerali metalliferi non ferrosi.
– 08 Altre attività estrattive: 08.1 Estrazione di pietra, sabbia e argilla. 08.11 Estrazione di pietre ornamentali e da costruzione, calcare, pietra di gesso, creta e ardesia. 08.12 Estrazione di ghiaia e sabbia; estrazione di argille e caolino
Continuando ad analizzare la Sezione B emerge come le seguenti attività siano escluse:
– 09 Estrazione di minerali e prodotti di cava n.c.a.: 08.91 Estrazione di minerali per l’industria chimica e per la produzione di fertilizzanti. (Estrazione di fosfati naturali e sali di potassio naturali, estrazione di zolfo naturale, estrazione e preparazione di piriti e di pirrotite (escluso l’arrostimento, estrazione di solfato e carbonato di bario naturale (baritina e witherite), borati naturali, solfati di magnesio naturali (kieserite), estrazioni di terre coloranti, fluorite e altri minerali, fonti di elementi chimici, estrazione di guano. 08.92 Estrazione di torba. 08.93 Estrazione di sale. 08.99 Altre attività estrattive n.c.a. – (estrazione di asfalto o bitume naturale e estrazione di vari minerali e materiali: materiali abrasivi, amianto, farine fossili silicee, grafite naturale, steatite (talco), feldspato eccetera; pietre preziose, quarzo, mica eccetera; asfaltite e roccia di asfalto)
Leggendo la classificazione, l’esclusione dalla soggezione all’obbligo dei soggetti operanti in attività mineraria nei comparti della grafite, feldspato, fluorite e pietre preziose contrasta con la definizione di minerale, congiuntamente alla inclusione di pietra, sabbia, argilla, calcare, pietra di gesso, creta, ardesia e caolino che, al contrario, non fanno parte del concetto di minerale.
In aggiunta, alcuni minerali inclusi (argilla, calcare, gesso, ghiaia, pietra da costruzione) sono materia prima per attività svolte principalmente in loco (produzione di cemento, calcestruzzo o per la costruzione di strade), la cui soggezione all’obbligo risulta incerta, anche perché nella definizione non si parla di concetto di prevalenza.
Quindi si invita ad una maggiore chiarezza dei soggetti agli obblighi per essere aderenti anche con le finalità di cui ai whereas della direttiva.

3. Il terzo punto è relativo al concetto di progetto, la cui definizione è più sintetica rispetto alla direttiva previsto dall’art. 41 “4. “progetto”: attività operative che sono regolate da un singolo contratto, licenza, contratto di locazione, concessione o accordi legali simili e costituiscono il fondamento di obblighi di pagamento verso un governo. Nondimeno, se più accordi di tal genere sono sostanzialmente interconnessi, questi sono considerati un progetto” e quindi una definizione maggiore aderente alla direttiva sarebbe auspicabile.

4. La previsione della revisione obbligatoria della Relazione di cui all’art. 7 comma 3 della direttiva è in contrasto con la direttiva stessa, che non prevede tale obbligo, ma, addirittura, al whereas 52 si prevede un riesame dell’obbligo per valutare se rendere obbligatoria la revisione:
(52) Entro tre anni dalla scadenza del termine di recepimento della presente direttiva da parte degli Stati membri, la Commissione dovrebbe riesaminare il regime di informativa e presentare una relazione al riguardo. Il riesame dovrebbe riguardare l’efficacia di tale regime, alla luce dell’evoluzione della situazione sulla scena internazionale, in particolare sul piano della competitività e della sicurezza degli approvvigionamenti energetici. Il riesame dovrebbe anche tenere conto dell’estensione degli obblighi di informativa ad altri settori industriali, Inoltre, il riesame dovrebbe tenere conto dell’esperienza dei redattori e degli utilizzatori delle informazioni relative ai pagamenti effettuati e determinare se è opportuno o meno integrare ulteriori informazioni relative a questi ultimi, ad esempio le aliquote fiscali effettive, nonché ulteriori informazioni relative ai destinatari, quali le loro coordinate bancarie.

5. La previsione del sistema sanzionatorio (art. 7) è totalmente da rivedere.
In primis perché il comma 4 prevede:
4. In caso di falsità o omissioni nella redazione delle relazioni di cui all’articolo 4, agli amministratori, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, è comminata l’ammenda fino a euro centocinquantamila.
Non si comprende quale possa essere il fatto su cui vigilare, dato che la responsabilità della Relazione è propria e non di terzi, quindi nessun obbligo di vigilanza. L’importo della sanzione è spropositato (150.000 euro in caso di falsità o omissioni in relazione depositata, in relazione al fatto che il comma 5 prevede:
5. Il mancato deposito delle relazioni di cui all’articolo 4 presso il registro delle imprese è equiparato ai casi di mancato deposito del bilancio. Si applica l’articolo 2630 del codice civile.
L’art. 2630 prevede una sanzione massima di 1.376,00, con il risultato che l’omissione della Relazione ha una penalità pari all’1% della sanzione per omissioni e/o falsità nella Relazione depositata, con assoluta incoerenza.

Arezzo, 23.04.2015

Stefano Capaccioli